PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il testo del disegno di legge n. 2480 Governo, recante disposizioni in materia di autotrasporto merci e di circolazione stradale;

            premesso che, sebbene la circolazione stradale non sia esplicitamente menzionata né tra le materie che l'articolo 117, secondo comma, della Costituzione attribuisce alla legislazione esclusiva dello Stato, né tra quelle di legislazione concorrente, di cui al terzo comma dello stesso articolo 117, nondimeno sia la finalità esplicitamente perseguita dal disegno di legge, che consiste nella riduzione delle infrazioni al codice della strada e, quindi, degli incidenti, sia il contenuto stesso delle disposizioni, sia gli orientamenti della giurisprudenza costituzionale riconducono il testo alla materia «ordine pubblico e sicurezza», demandato dalla lettera h) del secondo comma della Costituzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, inteso il termine «sicurezza» come comprensivo di aspetti che riguardano la tutela della sicurezza delle persone, anche non direttamente afferenti l'ordine pubblico,

            considerato, inoltre, che con riferimento alle disposizioni che intervengono sul sistema sanzionatorio penale nonché su profili attinenti alla tutela giurisdizionale, recate dagli articoli 5, 8 e 9 del provvedimento in esame, rileva la materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione,

            ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

            sul testo del disegno di legge n. 2480,

 

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        rilevata l'opportunità di:

            escludere esplicitamente che dall'eventuale istituzione e dal funzionamento del Comitato di cui all'articolo 6 derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

            riformulare parzialmente il dettato dell'articolo 10, il quale pone a carico degli enti proprietari e concessionari delle strade l'obbligo di provvedere ad immediati interventi di manutenzione della rete stradale, stabilendo, altresì, che le amministrazioni competenti provvedano ad interventi di intensificazione dei controlli e di miglioramento della segnaletica. La riformulazione è finalizzata ad evitare di porre nuovi o maggiori oneri a carico di enti pubblici ovvero di soggetti, quali l'ANAS, facenti parte del conto economico della pubblica amministrazione;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

            a) all'articolo 6, dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Dall'istituzione e dal funzionamento del comitato di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

            b) all'articolo 10, comma 1, sostituire le parole: «è fatto obbligo agli enti proprietari e concessionari di provvedere, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,», con le seguenti: «gli enti proprietari e concessionari provvedono»;

          conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».


PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

        La VIII Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 2480, recante «Disposizioni in materia di autotrasporto merci e di circolazione stradale»;

            giudicate particolarmente positive le misure in esso previste per garantire il miglioramento della sicurezza stradale;

 

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            considerato che il provvedimento propone una chiara risposta strategica alla richiesta di maggiore sicurezza nella circolazione stradale, attraverso una impostazione innovativa in termini di definizione dei comportamenti dei singoli e delle relative sanzioni, nonché mediante una interessante norma in materia di manutenzione delle dotazioni infrastrutturali stradali, contenuta all'articolo 10;

            giudicato essenziale rafforzare un aspetto che sembra essere stato posto in minore risalto nell'ambito del provvedimento, ossia quello dell'intensificazione dei controlli sulla rete stradale;

            osservato che il citato articolo 10, che reca positive previsioni per il miglioramento della sicurezza stradale, pone una qualche ambiguità nell'individuazione della platea dei soggetti obbligati agli interventi di manutenzione, nonché delle modalità per la realizzazione degli interventi citati, peraltro da realizzare con le risorse disponibili a legislazione vigente;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) anche al fine di perseguire il miglioramento degli standard di sicurezza sulle infrastrutture stradali, valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire una apposita disposizione diretta a favorire un incremento dei controlli pubblici in materia di circolazione, anche mediante l'eventuale valorizzazione dei compiti delle forze di polizia stradale e l'aumento della relativa dotazione organica, affinché si possano attivare adeguati moduli operativi di contrasto a molti dei fenomeni disciplinati dal provvedimento in esame;

            b) con riferimento all'articolo 10, occorre anzitutto prevedere stanziamenti aggiuntivi per la realizzazione dei previsti interventi di manutenzione stradale, che in molti casi sono posti a carico di enti e amministrazioni che non sono in grado di farvi fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente;

            c) valuti, inoltre, la Commissione di merito l'opportunità di integrare il citato articolo 10, nel senso di chiarire, in primo luogo, se la disposizione interessi, in linea generale, anche la rete autostradale dello Stato e di indicare in maniera più precisa e puntuale la platea degli enti obbligati agli interventi di manutenzione e di messa in sicurezza;

            d) al medesimo articolo 10, sia infine verificata la possibilità di prevedere un rinvio all'apposito decreto ministeriale, ivi contemplato, per definire le modalità per la realizzazione degli interventi di manutenzione e di messa in sicurezza della rete stradale, anche facendo eventuale riferimento agli strumenti già previsti dagli atti convenzionali di concessione in essere o in fase di definizione, nonché alle misure previste dalle disposizioni vigenti in tema di gestione delle strade da parte degli enti proprietari e concessionari.

 

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PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione,

            esaminato, per le parti competenza, il disegno di legge n. 2480 Governo, recante «Disposizioni in materia di autotrasporto merci e di circolazione stradale»;

            considerato che:

                ormai il fenomeno degli incidenti stradali assume dimensioni preoccupanti, anche in considerazione del fatto che le cause principali di tali incidenti sono il consumo di bevande alcoliche e l'uso di stupefacenti ed è, dunque, più che mai urgente che si intervenga in maniera decisa per arginare quello che è diventato un vero e proprio allarme sociale;

                le disposizioni sanzionatorie, di cui all'articolo 5 del presente disegno di legge, perseguono chiaramente una finalità deterrente rispetto al consumo di bevande alcoliche ed all'utilizzo di stupefacenti per chi intenda mettersi alla guida del proprio autoveicolo, mettendo a forte rischio non solo la propria incolumità, ma anche quella altrui;

        esprime:

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            a) la Commissione di merito introduca modifiche all'articolo 5, affinché sia individuato preventivamente il tipo di accertamenti e di test da utilizzare per la rilevazione dello stato di idoneità alla guida di veicoli, necessari ai fini della corretta ed efficace applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 5;

            b) sia ridotta significativamente l'entità delle sanzioni, senza per questo snaturarne il fine dissuasivo, anche alla luce di una più adeguata valutazione degli effetti che le sanzioni stesse potrebbero produrre nel rispetto del principio di proporzionalità;

            c) sia modificato, in particolare, il comma 2-bis dell'articolo 5, nella parte in cui prevede il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni nel caso in cui il conducente non è il proprietario dello stesso.

 

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